EvenFi si espande a 30 paesi europei — Copertura completa SEE
EvenFi completa l'espansione pan-europea a 30 paesi SEE sotto regolamento ECSP. Infrastruttura di crowdfunding ora dispo...
Nel corso del 2025 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte per chiarire gli aspetti operativi e fiscali legati alla cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA). Con la Risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025 e, successivamente, con la risposta n. 253 del 26 settembre 2025, sono stati definiti in modo più preciso i confini applicativi della disciplina, offrendo alle imprese una guida più chiara e coerente per la gestione di questi strumenti.
Le Deferred Tax Assets (DTA) rappresentano poste fiscali che, in presenza di determinate condizioni, possono essere trasformate in veri e propri crediti d'imposta. Tale possibilità è prevista dall'articolo 44-bis del decreto-legge n. 34/2019, con l'obiettivo di rafforzare la solidità patrimoniale delle imprese e migliorare la gestione delle risorse fiscali.
La trasformazione può riguardare sia le perdite fiscali riportabili sia le eccedenze ACE (Aiuto alla Crescita Economica), a condizione che l'impresa effettui una cessione onerosa di crediti verso debitori inadempienti. In questo caso, la mancata solvibilità protratta per oltre 90 giorni consente di rendere effettiva la trasformazione alla data di efficacia della cessione.
La normativa prevede due principali modalità di cessione dei crediti d’imposta derivanti da DTA, ciascuna con regole specifiche.
A differenza di altre tipologie di crediti, quelli derivanti da DTA non possono essere comunicati attraverso la piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate. La gestione avviene quindi secondo le modalità tradizionali previste dalle norme. È inoltre importante ricordare che la semplice comunicazione della cessione non implica il riconoscimento immediato del credito: l'Amministrazione può verificare la correttezza dell'operazione e recuperare eventuali somme non spettanti.
L'Agenzia resta estranea ai rapporti civilistici tra cedente e cessionario, non fornendo garanzie sul credito, ma limitandosi a controllare il rispetto delle disposizioni fiscali.
Con la risposta n. 253 del 26 settembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito la circolazione e l'utilizzo dei crediti derivanti da DTA. È stato confermato che tali crediti possono essere acquistati anche da soggetti che non siano intermediari finanziari. Tuttavia, quando i crediti sono stati chiesti a rimborso ai sensi dell'articolo 43-bis del DPR 602/1973, si applicano restrizioni stringenti: non è ammesso l'utilizzo in compensazione e non è possibile effettuare ulteriori cessioni.
In tali casi, il cessionario può solo attendere l'erogazione del rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria. La posizione dell'Agenzia chiarisce quindi la netta distinzione tra i crediti DTA a rimborso e quelli utilizzabili in compensazione, fornendo maggiore certezza interpretativa alle imprese e agli operatori.
Il 2025 segna un passo avanti importante nella chiarezza normativa sui crediti d'imposta da DTA. Le imprese dispongono oggi di un quadro più definito, in cui le regole di trasformazione, cessione e utilizzo risultano meglio coordinate. Resta fondamentale adottare procedure corrette e documentate, per garantire la piena validità fiscale delle operazioni e prevenire eventuali contestazioni.
La distinzione introdotta tra crediti a rimborso e crediti compensabili, unita al divieto di ri-cessione per i primi, rende il sistema più trasparente e sicuro. In un contesto di continua evoluzione normativa, la corretta interpretazione di queste regole costituisce un elemento chiave per una gestione fiscale efficiente e conforme.
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